Art. 10

LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278

In vigore dal 4 ott 1930
Chiunque, senza esservi autorizzato a norma delle leggi e dei regolamenti, si intromette, a fine di lucro, fra un emigrante ed un vettore od un suo rappresentante per la conclusione del contratto di trasporto è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 100 a L. 1000. Qualora il fatto, anche senza fine di lucro, sia commesso da chi occupa un ufficio od un impiego in una impresa avente fra i suoi scopi il trasporto di emigranti od è comunque interessato in una di tali imprese, l'arresto non è inferiore ad un mese e l'ammenda a L. 500.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1930-07-24;1278#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo