Art. 8
LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278
In vigore dal 4 ott 1930
Chiunque conduce o manda all'estero a scopo di lavoro un minore degli anni 18 senza che sia sottoposto alla visita medica e fornito del libretto prescritto dalle leggi sul lavoro dei fanciulli è punito con la multa da L. 200 a 500.
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