Art. 11

LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278

In vigore dal 4 ott 1930
Il rappresentante di vettore di emigranti, che non tiene regolarmente numerati e firmati in ciascun foglio dall'ispettore della emigrazione i registri prescritti dal regolamento od omette di annotarvi o vi annota inesattamente i compensi per qualsiasi titolo riscossi in relazione agli imbarchi da lui procurati, è punito con l'ammenda da L. 500 a 2000.
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