Art. 11
LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278
In vigore dal 4 ott 1930
Il rappresentante di vettore di emigranti, che non tiene regolarmente numerati e firmati in ciascun foglio dall'ispettore della emigrazione i registri prescritti dal regolamento od omette di annotarvi o vi annota inesattamente i compensi per qualsiasi titolo riscossi in relazione agli imbarchi da lui procurati, è punito con l'ammenda da L. 500 a 2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1930-07-24;1278#art-11