Art. 4
LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278
In vigore dal 4 ott 1930
Chiunque, al fine di lucro, procura in qualsiasi modo un atto di chiamata od una proposta di contratto di lavoro per l'estero ad un cittadino che intende emigrare o si intromette per ottenere dalle autorità competenti il rilascio del passaporto o di altro documento di espatrio ad un emigrante, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 1000. Le somme riscosse a titolo di compenso sono sequestrate ed in caso di condanna il giudice deve ordinane la confisca.
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