Art. 7

LEGGE 2 giugno 1930, n. 755

In vigore dal 20 giu 1930
Gli ispettori agrari partecipano, con voto consultivo, ai Consigli di amministrazione degli istituti speciali di credito di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che esercitano il credito agrario nella circoscrizione dell'Ispettorato. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà designato l'ispettore agrario che deve partecipare al Consiglio di quegli istituti che esercitano la loro attività in più regioni.
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