Art. 9
LEGGE 2 giugno 1930, n. 755
In vigore dal 20 giu 1930
Le disposizioni della presente legge avranno effetto dal giorno della pubblicazione di essa nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ad eccezione di quelle degli che entreranno in vigore dal 1° luglio 1930.
In dipendenza dell'entrata in vigore delle nuove norme si intenderanno abrogate le disposizioni esistenti che siano con esse incompatibili o che regolino la stessa materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Acerbo - Di Crollalanza.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Storico versioni
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