Art. 6

LEGGE 2 giugno 1930, n. 755

In vigore dal 18 mag 1949
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce l'importo massimo delle opere per le quali l'ispettore può direttamente provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, ad eccezione di quelli previsti al n. 5 dell' che sono sempre accordati direttamente dal Ministero. Lo stesso Ministro stabilisce annualmente il limite complessivo di somma, entro il quale ciascun ispettore regionale può disporre pagamenti di contributi, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. I provvedimenti di concessione di contributi sono comunicati dall'ispettore alla ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del controllo prescritto dagli articoli 50 e 55 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2440.
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