Art. 4

LEGGE 2 giugno 1930, n. 755

In vigore dal 20 giu 1930
L'ispettore agrario regionale si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale nella spesa delle seguenti opere, previo parere del Genio civile sul merito dei progetti: 1° opere d'irrigazione a servizio di più aziende; 2° opere di provvista d'acqua potabile a servizio di più aziende; 3° strade interpoderali; 4° borgate rurali; 5° fabbricati rurali isolati, quando l'importò di essi superi la somma che sarà indicata per ciascuna zona con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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