Art. 5

LEGGE 2 giugno 1930, n. 755

In vigore dal 20 giu 1930
L'ispettore agrario regionale si pronuncia pure in sede consultiva, con facoltà di Sentire il Genio civile, sulle domande di contributi e di premi: 1° per opere di sistemazione agraria, a sensi della legge 16 giugno 1927, n, 1042; 2 ° per opere d'irrigazione a sevizio di una sola azienda; 3° per i fabbricati rurali quando l'importo sia inferiore alla somma stabilita a termini del n. 5 del precedente ; 4° per dissodamento di terreni; 5° per trasformazioni fondiarie nell'Agro romano, da sussidiarsi con i fondi della Cassa di colonizzazione. L'ispettore inoltre si pronunzia, sempre in sede consultiva: 1° sulle domande di contributo nell'interesse sui mutui per fabbricati rurali; 2° sulle domande di mutuo per bonificamento agrario, a norma delle leggi sul bonificamento agrario dell'Agro romano. Nei limiti di valore che saranno fissati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'ispettore è competente ad accertare la rispondenza tecnica e la convenienza economica dei progetti di opere di miglioramento agrario quando l'attuazione dei progetti stessi debba essere finanziata, in esecuzione dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, e 26 febbraio 1928, n. 410, e della legge 27 giugno 1929, n. 1108, da enti ed istituti diversi da quelli indicati nell'art. 22, 2° comma, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. L'accertamento predetto e l'approvazione data dall'ispettore con visto in calce a ciascun progetto, valgono ad attestare, in linea tecnica, la concedibilità del mutuo agrario e del beneficio, ad esso concesso, del concorso statale negli interessi.
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