Art. 2
LEGGE 2 giugno 1930, n. 755
In vigore dal 18 giu 1938
I progetti esecutivi, la cui approvazione in linea tecnica non spetti ai Comitati provinciali, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti territoriali del Magistrato alle acque, al Comitato tecnico-amministrativo esistente presso il Magistrato stesso.
Di tale Comitato son chiamati a far parte un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ispettore agrario regionale, previsto dal decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, due direttori di cattedre ambulanti di agricoltura un direttore di stazione agraria e un esperto forestale designati dal Sottosegretario per la bonifica integrale, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sugli affari che rientrano nella competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale, il Consiglio superiore e il Comitato tecnico-amministrativo deliberano su relazione di una Commissione relatrice della quale deve far parte un membro agrario o forestale, secondo la natura dell'argomento. Nei casi di minore importanza, potrà riferire il solo membro agrario o forestale.
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