Art. 8
LEGGE 23 giugno 1927, n. 1630
In vigore dal 8 ott 1927
I campi di fortuna e gli aeroporti di tutte le categorie sono soggetti a servitù aeronautica, con divieto assoluto a chiunque di aprirvi strade o fossi, farvi scavi o elevazioni di terreno, costruirvi opere in muratura, metallo o legno o altro materiale, eseguirvi chiusure con siepi o steccati, impiantarvi linee elettriche, aeree o filovie, stabilirvi depositi o coltivazioni di qualsiasi genere o di farvi altro che, a giudizio della Commissione consultiva prevista all', possa ostacolare l'atterraggio o la partenza dei velivoli. In ogni caso le costruzioni, piantagioni e gli ostacoli in elevazione devono essere effettuati ad una distanza dai limiti esterni del campo di fortuna o degli aeroporti mai inferiore a 15 volte l'altezza dell'ostacolo stesso.
La coltivazione prativa può essere consentita dal medesimo Ministero subordinatamente a determinate condizioni.
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