Art. 4

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1630

In vigore dal 8 ott 1927
In quanto siano applicabili, sono estesi alle Provincie, per le opere e le espropriazioni necessarie all'espletamento del compito di cui al precedente : 1° gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, pel risanamento della città di Napoli; 2° il regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato col R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003; 3° il capo VII del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, intendendosi nel capo stesso sostituita alla Corte di appello di Napoli quella competente a seconda del luogo.
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