Art. 1

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1630

In vigore dal 8 ott 1927
Sono dichiarati di pubblica utilità: l'impianto dei campi di fortuna per l'approdo e la partenza dei velivoli lungo le rotte aeree, le successive modificazioni da apportarsi at campi di fortuna medesimi (come ampliamenti, riduzioni, spostamenti e simili) e le necessarie opere conseguenti. L'impianto, la eventuale dismissione, e le modificazioni dei campi di fortuna vengono stabiliti, previo parere di apposita Commissione consultiva, con decreto del Ministro per l'aeronautica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Per ciascun campo di fortuna il decreto di cui sopra determina la località, ubicazione ed ampiezza, le eventuali modificazioni ed il termine entro il quale la esecuzione delle opere deve essere espletata.
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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1630#art-1

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