Art. 2

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1630

In vigore dal 8 ott 1927
Il Ministro per l'aeronautica stabilisce altresì, con suo decreto, le singole opere da eseguirsi agli effetti del precedente articolo, comprese fra esse la demolizione o rimozione di ogni fabbricato, costruzione, linea elettrica o filovia, chiusura, siepe, piantagione o deposito, riempimento o spianamento di fossi e, in genere, di quanto altro sia da eliminarsi per la più conveniente utilizzazione dei campi di fortuna, a giudizio della Commissione consultiva di cui all'articolo stesso. Per i fabbricati e per le opere demaniali e per gli impianti di pubblici servizi, saranno presi i necessari accordi preventivi con le competenti Amministrazioni statali. A tale scopo un delegato dell'Amministrazione interessata sarà aggregato alla suindicata Commissione consultiva.
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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1630 (Art. 2 Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli.) — Testo vigente | Portale Normativo