Art. 6
LEGGE 23 giugno 1927, n. 1630
In vigore dal 8 ott 1927
Per far fronte alle spese derivanti dagli obblighi loro imposti dalla presente legge, le Provincie, in caso di insufficienza di mezzi, possono essere autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare, per la somma strettamente necessaria, la sovraimposta fondiaria, anche oltre i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.
Le Provincie trasmetteranno ogni anno, in doppio esemplare, al Ministero dell'interno, appena approvato il bilancio, e in ogni caso non più tardi del mese di maggio, la parte straordinaria del medesimo relativa alle entrate e alle spese di cui sopra. In caso di ritardo provvederà il prefetto a norma di legge.
Per il periodo transitorio indicato nell'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, resta ferma la facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare le Provincie ad eccedere i limiti massimi della sovraimposta fondiaria, anche per gli obblighi derivanti alle Provincie stesse dalla presente legge.
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