Art. 3

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1630

In vigore dal 11 set 1931
È fatto obbligo alle Provincie, secondo le norme della presente legge e dei relativi regolamenti, di provvedere all'acquisto dei terreni, all'impianto, alle eventuali modificazioni, alle opere, alla manutenzione ed alla custodia di campi di fortuna, compresi quelli già esistenti ed efficienti.
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