Art. 8
LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110
In vigore dal 30 nov 1980
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110#art-8