Art. 10
LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110
In vigore dal 24 lug 1927
In quanto non è diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extra urbane e di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni.
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