Art. 5

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110

In vigore dal 7 gen 1931
La concessione di funivie che facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse regionale o locale avrà luogo in base ad un unico piano finanziario complessivo comprendente anche le previsioni di esercizio. Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia non dovrà computarsi quella della funivia. Quando però la sovvenzione massima complessiva assegnabile alla ferrovia in base alle leggi vigenti non fosse sufficiente a coprire il deficit risultante dal piano finanziario, la sovvenzione complessiva stessa potrà essere aumentata di una quota non superiore alla annualità posticipata necessaria per ammortizzare la spesa d'impianto della funivia in un periodo uguale alla durata della sovvenzione assegnabile alla ferrovia ed in base al saggio d'interesse usato nel piano finanziario .
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