Art. 3

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110

In vigore dal 7 gen 1931
Alle funivie destinate a servire Comuni isolati o che facilitino comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tramviarie o lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, potrà essere accordata una sovvenzione dello Stato, semprechè si verifichino le condizioni di cui all'art. 34 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447. La sovvenzione è determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualità posticipate non superiori a 30 il cui valore attuale, determinato in base al saggio d'interesse di cui all' del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, non potrà mai superare la metà del presunto costo d'impianto . A tali annualità sono applicabili le disposizioni degli articoli 37 e 38 del testo unico sopracitato. Nel caso che sia accordata la sovvenzione il Regio decreto di concessione sarà emesso su conforme parere del Consiglio di Stato, di concerto col Ministro delle finanze.
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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110 (Art. 3 Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.) — Testo vigente | Portale Normativo