Art. 2
LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110
In vigore dal 14 set 1955
Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.
Il concessionario ha diritto a passare sulle proprietà altrui con le funi delle vie funicolari aeree; l'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sarà da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù secondo le disposizioni di cui agli della legge 7 giugno 1894, n. 232.
Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilità, ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, è emessa dal prefetto della Provincia
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