Art. 6
LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110
In vigore dal 7 gen 1931
Alla scadenza della concessione gli impianti costituenti funivie comunque sussidiate dallo Stato, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune o del consorzio di Comuni interessati i quali potranno esercitarli, previa nuova concessione governativa che non potrà eccedere la durata di anni venti, salvo rinnovo.
Per le funivie impiantate senza sussidio statale, il Governo potrà alla scadenza della concessione rilasciare ai concessionari una nuova concessione per una durata non eccedente i venti anni sempre che gli impianti corrispondano alle accertate necessità del traffico.
Qualora il concessionario non richieda, o non ottenga dal Governo una nuova concessione per continuare l'esercizio, è data facoltà ai Comuni o ai consorzi di Comuni interessati di acquistare gli impianti a prezzo di stima per esercitarli in base a concessione governativa da rilasciarsi ai sensi del primo comma del presente articolo.
In nessuno dei casi suaccennati potrà essere accordato alcun sussidio a carico dello Stato. Quando trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extraurbane saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per le medesime
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