Art. 12
LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110
In vigore dal 7 gen 1931
Gli ascensori in servizio pubblico dovranno essere concessi con le norme del presente decreto e potranno essere sussidiati solo quando facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse regionale o locale ovvero di funivie.
Nel primo caso si applicheranno le disposizioni di cui all' del presente decreto, mentre nel secondo il costo d'impianto dell'ascensore dovrà essere aggiunto al costo di impianto della funivia con applicazione nei riguardi della determinazione della sovvenzione governativa delle norme di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1110, con le modifiche di cui all' del presente decreto
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