Art. 8
LEGGE 12 giugno 1913, n. 611
In vigore dal 1 ago 2004
Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e
dell'articolo 727
del Codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute alle Società stesse.
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