Art. 7

LEGGE 12 giugno 1913, n. 611

In vigore dal 17 lug 1913
Le guardie nominate dalle Società protrettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purchè posseggano i requisiti di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666. Il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto. Il prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30. Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.
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