Art. 4

LEGGE 12 giugno 1913, n. 611

In vigore dal 17 lug 1913
Le Società protettrici degli animali, già erette in ente morale al momento della pubblicazione della presente legge, saranno ammesse ad usufruire dei vantaggi da essa apportati, purchè ne facciano domanda al Ministero dell'interno, trasmettendo una copia dei propri statuti, e quelle altre notizie che venissero richieste circa la loro situazione patrimoniale ed il loro funzionamento.
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