Art. 6

LEGGE 12 giugno 1913, n. 611

In vigore dal 17 lug 1913
Ricevuta tale proposta il Ministero dell'interno dovrà anzitutto esaminare se con opportune riforme la Società possa essere posta in grado di ulteriormente funzionare; nel quale caso saranno, anche di ufficio, introdotte nello statuto per decreto Reale le necessarie modificazioni, sentito il Consiglio di Stato. Ove il Ministero riconosca che la Società non possa in alcun modo funzionare, ne promuoverà lo scioglimento per decreto Reale, sentito il Consiglio Stato. L'eventuale patrimonio sociale resterà devoluto di diritto alla Congregazione di carità del Comune in cui la Società aveva la sua principale sede, o a quell'altra istituzione di beneficenza che fosse designata nello statuto.
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