Art. 2
LEGGE 12 giugno 1913, n. 611
In vigore dal 1 ago 2004
Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione
del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice
e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei Comuni, riflettenti la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-06-12;611#art-2