Art. 9

LEGGE 12 giugno 1913, n. 611

In vigore dal 31 mar 1927
Gli esperimenti scientifici consistenti in operazioni su animali viventi delle specie dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi direttori. Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali perchè non sia turbata la tranquillità degli infermi. È vietato di servirsi dell'animale già sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui ciò sia necessario per ragioni d'indagine scientifica. I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a lire cinquecento. La metà dell'ammenda spetterà agli agenti che avranno denunziato la contravvenzione . Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 giugno 1913. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Finocchiaro-Aprile. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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