Art. 164
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Nel giorno dell'attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzioni a mente dell', sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.
Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.
Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.
Allo stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più collegi, a termini del penultimo capoverso dell'.
Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-164