Art. 166
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.
Però la pratica compiuta e gli esami di idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.
Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facoltà di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.
La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.
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