Art. 167

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 1 lug 1925
Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono: a) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giurisprudenza; b) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo. (16)
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