Art. 158
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 6 ott 2011
1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare
...
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2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica l' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
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3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non è proposto reclamo
nei termini previsti dall' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
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