Art. 158

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 6 ott 2011
1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare ... . 2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . 3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non è proposto reclamo nei termini previsti dall' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . (65)
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