Art. 157

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 1 giu 2007
1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti. 2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione. 3. La decisione è depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 157 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo