Art. 157
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 1 giu 2007
1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.
3. La decisione è depositata non oltre i trenta giorni successivi.
Dell'avvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti
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