Art. 155

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 25 mar 2012
1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e dà immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto in cui il notaio ha sede , nonchè al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso è fatta menzione del deposito e della facoltà di consultare gli atti depositati e di estrarne copia. 2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facoltà di presentare una memoria. 3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1. 4. Il provvedimento può essere impugnato ai sensi dell', comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo. (65)
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 155 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo