Art. 152

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 1 giu 2007
1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede. 2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 152 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo