Art. 156

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 1 giu 2007
1. Il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria e sempre che la Commissione non si sia pronunciata ai sensi dell', comma 3, fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima
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