Art. 6
LEGGE 24 marzo 1907, n. 111
In vigore dal 16 apr 1907
È abrogata la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 26 del testo unico della legge sui telefoni, approvato con R. decreto n. 196 del 3 maggio 1903.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1907-03-24;111#art-6