Art. 6

LEGGE 24 marzo 1907, n. 111

In vigore dal 16 apr 1907
È abrogata la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 26 del testo unico della legge sui telefoni, approvato con R. decreto n. 196 del 3 maggio 1903.
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LEGGE 24 marzo 1907, n. 111 (Art. 6 Ampliamento e il miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici) — Testo vigente | Portale Normativo