Art. 5
LEGGE 24 marzo 1907, n. 111
In vigore dal 16 apr 1907
L'assegnazione di L. 8,200,000 per la estensione della rete telefonica nazionale, sarà erogata per le linee e per gli impianti indicati nell'annessa tabella C.
Sulle linee telefoniche costruite e da costruire escluse le linee principali colleganti direttamente centri di popolazione superiore ai duecentomila abitanti, saranno inclusi anche quei Comuni che alla pubblicazione della presente legge siano sedi di uffici postali di prima classe od abbiano un porto il cui tonnellaggio annuo complessivo superi le cinquantamila tonnellate, purchè detti Comuni si trovino sul percorso delle linee suddette.
Le linee telefoniche urbane previste da questa dovranno essere compiute nel corso dei primi due prossimi esercizi.
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