Art. 1
LEGGE 24 marzo 1907, n. 111
In vigore dal 16 apr 1907
È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 25,000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, con le destinazioni ed a carico degli esercizi indicati nell'annessa tabella A.
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