Art. 2

LEGGE 24 marzo 1907, n. 111

In vigore dal 16 apr 1907
La somma di cui all'articolo precedente sarà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906 e inscritta nello stato di previsione dell'entrata degli esercizi dal 1907-908 al 1910-911 ad uno speciale capitolo della categoria movimento di capitali, e nella seguente misura: Esercizio 1907-908 L. 11,369,000 » 1908-909 » 8,481,000 » 1909-910 » 3,706,000 » 1910-911 » 1,444,000 Approvato lo stato di previsione dell'entrata di ciascuno dei detti esercizi, il ministro del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, preleverà dal fondo di cassa la somma rispettivamente attribuita ad ogni esercizio, che verrà imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1907-03-24;111#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo