Art. 4

LEGGE 24 marzo 1907, n. 111

In vigore dal 16 apr 1907
I fili telegrafici di bronzo Genova-Messina (km. 1315), Napoli-Torino (km. 1040), Bari-Firenze (km. 900), Napoli-Reggio (km. 560), Roma-Venezia (km. 670), della legge del 22 dicembre 1905, n. 614, i quali dovranno essere ancora messi in opera, saranno costituiti col diametro di 3 mm. anzichè di 4. L'economia che si otterrà da questo provvedimento sarà destinata al miglioramento delle palificazioni delle linee principali non comprese nella tabella B, di cui al precedente articolo, ed al rimpiazzo di vecchi cordoni deteriorati nelle gallerie.
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