Art. 8
LEGGE 24 marzo 1907, n. 111
In vigore dal 16 apr 1907
Con apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento dell'Istituto e per la scelta del personale da adibirvisi e determinati i programmi d'insegnamento, la durata dei corsi, l' ammissione ai corsi stessi dei funzionari dell' Amministrazione e degli estranei che ne facciano domanda, nonchè gli effetti del diploma dell'Istituto.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 marzo 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Schanzer.
A. Majorana.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni
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