Art. 9

LEGGE 26 giugno 1902, n. 245

In vigore dal 22 lug 1902
Ogni volta che l'annuo prodotto netto, tenendo conto anche del contributo consorziale, ecceda il 5 per cento, la metà dell'eccedenza spetta al Consorzio. Prodotto netto è quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni ordinarie e i canoni e tributi pubblici. La compartecipazione sarà divisa fra lo Stato e le tre provincie nelle proporzioni del rispettivo contributo. La metà della quota di ciascuna provincia sarà corrisposta ai rispettivi Comuni, in proporzione degli oneri che essi sostengono per effetto delle disposizioni degli articoli 4 e 7. Nei riguardi della compartecipazione saranno fissate nel Regolamento le norma per l'esercizio del sindacato, da parte del Consorzio, sui conti del concessionario.
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