Art. 7
LEGGE 26 giugno 1902, n. 245
In vigore dal 22 lug 1902
Il tempo, entro il quale l'Acquedotto dovrà essere costruito ed aperto all'esercizio, non sarà superiore di dieci anni, decorrenti dalla stipulazione dell'atto di concessione.
Il concessionario, a suo rischio e pericolo, e nei modi da stabilirsi nel Regolamento, provvederà alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie e all'esercizio dell'Acquedotto; e saranno a suo carico tutte le spese relative, comprese quelle di espropriazione e di canalizzazione nell'interno dei Comuni.
Dovrà inoltre costruire a sue spese in ciascun Comune, in numero proporzionato agli abitanti e da prescriversi nel Regolamento, fontanine gratuite pel pubblico, restando in facoltà del Comune di disciplinarne l'uso, ed a suo carico il pagamento dell'acqua.
Le diramazioni dalle condutture stradali per portare l'acqua nelle case saranno a carico dei proprietari.
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