Art. 2
LEGGE 26 giugno 1902, n. 245
In vigore dal 22 lug 1902
La costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'Acquedotto saranno concessi in unico appalto all'industria privata, mercè gara internazionale fra Ditte riconosciute idonee dal Ministero dei Lavori Pubblici.
La concessione avrà la durata di novant'anni, decorrenti dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera.
Lo Stato e le tre provincie concorreranno alla spesa, giusta l'.
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