Art. 6

LEGGE 26 giugno 1902, n. 245

In vigore dal 22 lug 1902
Come base dell'appalto dovranno servire il progetto o i progetti di massima, compilati a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, senza qualsiasi responsabilità dello Stato e del Consorzio. Sarà obbligo del concessionario di compilare, entro un termine da stabilirsi nel Capitolato di concessione, il progetto esecutivo dell'opera, che sarà approvato dal Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore. L'Acquedotto dovrà constare di un canale principale in muratura, capace di derivare non meno di quattro metri cubi d'acqua al minuto secondo, distribuendola alle tre provincie mediante diramazioni e canali secondari, capaci di fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante, secondo l'importanza dei Comuni, e giusta le categorie da stabilirsi nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge. Verificandosi un maggiore bisogno, il concessionario dovrà eseguire, a sue spese, le opere secondarie occorrenti per accrescere, almeno di un terzo, la detta quantità d'acqua.
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