Art. 5

LEGGE 26 giugno 1902, n. 245

In vigore dal 22 lug 1902
La gara internazionale per la concessione dell'opera sarà bandita entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, e, a parità di condizioni, sarà preferita l'industria nazionale. Il concorso dello Stato e delle provincie è stabilito in venticinque annualità, di cinque milioni ciascuna, da stanziarsi à termini dell'; e la concessione resterà aggiudicata alla Ditta che avrà proposta la maggiore riduzione di annualità. Non saranno ammesse offerte di riduzione inferiori a un decimo di annualità.
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LEGGE 26 giugno 1902, n. 245 (Art. 5 Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele.) — Testo vigente | Portale Normativo