Art. 5
LEGGE 26 giugno 1902, n. 245
In vigore dal 22 lug 1902
La gara internazionale per la concessione dell'opera sarà bandita entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, e, a parità di condizioni, sarà preferita l'industria nazionale.
Il concorso dello Stato e delle provincie è stabilito in venticinque annualità, di cinque milioni ciascuna, da stanziarsi à termini dell'; e la concessione resterà aggiudicata alla Ditta che avrà proposta la maggiore riduzione di annualità.
Non saranno ammesse offerte di riduzione inferiori a un decimo di annualità.
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