Art. 10
LEGGE 26 giugno 1902, n. 245
In vigore dal 22 lug 1902
Il pagamento delle annualità di concorso dello Stato e delle provincie al concessionario comincia dopo il collaudo e l'apertura all'esercizio dell'Acquedotto.
Il Tesoro verserà alla Cassa dei depositi e prestiti, in conto corrente fruttifero, ed in rate semestrali con scadenza del 31 dicembre e del 30 giugno di ciascun anno, le somme stanziate nel bilancio dal 1903-904 in poi.
Tre mesi dopo l'apertura all'esercizio dell'opera, la Cassa dei depositi e prestiti pagherà al concessionario, in una sola volta, le annualità che si troveranno accumulate a quell'epoca coi relativi interessi.
Nel caso che il concessionario apra parzialmente per provincia l'esercizio dell'Acquedotto, il Governo è autorizzato ad ordinare pagamenti proporzionali con le norme da stabilirsi nel Regolamento.
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